Il 1° Settembre 2013 sono entrati in vigore due importanti Regolamenti dell’Unione Europea il cui impatto comporterà notevoli cambiamenti per le aziende del settore illuminazione e, al contempo, consentirà agli utilizzatori di beneficiare di prodotti qualitativamente migliori.
Il primo è il Regolamento N°1194/2012/UE, noto anche come DIM II, e vincolante ai fini dell’apposizione della marcatura CE sui prodotti, che stabilisce le misure d’esecuzione della Direttiva quadro ErP Ecodesign 2009/125/CE concernenti le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali nelle differenti tecnologie (ad incandescenza, ad alogeni, a fluorescenza, a scarica ad alta intensità ), delle lampade e dei moduli LED (quest’ultimi sono esonerati dai requisiti qualora commercializzati come parti di apparecchi di illuminazione in quantità inferiore a 200 unità /anno), degli apparecchi progettati per essere installati fra la rete e le lampade incluso i dispositivi di controllo delle lampade, gli apparecchi di controllo e di illuminazione (diversi dagli alimentatori e dagli apparecchi per lampade fluorescenti e a scarica ad alta intensità ) anche se integrati in altri prodotti.
I prodotti elettrici di illuminazione sopraccitati devono soddisfare le specifiche per la progettazione ecocompatibile, eccetto nel caso in cui costituiscano prodotti previsti per applicazioni nelle quali il fine primario della luce non è l’illuminazione, per esempio nei casi di polimerizzazione o di emissione di luce ultravioletta utilizzata per scopi curativi, per terapia fotodinamica, orticoltura, cure veterinarie, prodotti insetticida, per flash fotografici, fotocopiatrici, videoproiettori, lampade a infrarossi, per segnalazione, controllo del traffico o illuminazione aeroportuale.
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Il Regolamento 1194/2012/UE prevede 3 fasi di attuazione:
1° fase: 1° Settembre 2013
2° fase: 1° Settembre 2014
3° fase: 1° Settembre 2016
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Il tutto deve avvenire stabilendo requisiti di efficienza energetica per le lampade direzionali (creazione dell’indice di efficienza energetica IEE) e per i dispositivi di controllo, oltre al raggiungimento di requisiti di funzionalità per le lampade fluorescenti compatte direzionali, per le lampade LED direzionali e non direzionali, per le lampade a filamento direzionali e per gli apparecchi progettati per essere installati fra la lampada a filamento e l’alimentazione.
Sono inoltre definiti i requisiti in materia di informazioni sul prodotto (che non si applicano alle lampade a filamento che non soddisfano i requisiti di efficacia della fase 2 e ai moduli LED commercializzati come parte di un apparecchio di illuminazione dal quale non è possibile la rimozione da parte dell’utilizzatore finale).
Vengono stabilite le informazioni obbligatorie da apporre sulla lampada stessa (per le lampade diverse da quelle a scarica ad alta intensità ), quali il valore e l’unità del flusso luminoso nominale utile, della temperatura di colore e del fascio di luce, unitamente alle informazioni già presenti in materia di sicurezza quali potenza e tensione.
Sono infine stabilite le informazioni da indicare in maniera visibile sull’imballaggio e sui siti web: il flusso luminoso nominale utile, la vita nominale, la temperatura di colore, il numero di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto prematuro, il tempo di avvio fino al 60% della piena emissione luminosa, impossibilità di regolazione del flusso luminoso, le dimensioni della lampada, l’angolo del fascio di luce.
Il Regolamento 1194/2012/UE affiancandosi ai precedenti Regolamenti 244/2009/CE (noto anche come DIM I e concernente le lampade non direzionali per uso domestico) e 245/2009/CE (denominato anche TIM e inerente le lampade fluorescenti non integrate, a scarica ad alta intensità e i relativi alimentatori ed apparecchi di illuminazione) completa le misure di esecuzione concernenti la Direttiva quadro ErP 2009/125/CE.
Il secondo Regolamento, di cui si accennava ad inzio articolo e che è entrato in vigore dal 1° Settembre 2013, è il n°874/2012/UE che sostituisce la Direttiva 98/11/CE e che integra la Direttiva 2010/30/UE (Energy Label) per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lampade elettriche e degli apparecchi di illuminazione.
Tale Regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di presentazioni di informazioni di prodotto supplementari relative alle lampade elettriche quali lampade a filamento, fluorescenti, a scarica ad alta intensità , lampade e moduli LED.
Sono stabiliti inoltre i requisiti in materia di etichettatura degli apparecchi di illuminazione progettati per funzionare con tali lampade e commercializzati per gli utilizzatori finali compresi gli apparecchi di illuminazione integrati in altri prodotti che non dipendono dall'alimentazione elettrica per espletare la loro funzione primaria durante l'uso (ad esempio, mobili).
E’ bene precisare che ciò che deve essere indicato non è la classificazione energetica dell’apparecchio di illuminazione (in quanto non esistente) bensì la classe di efficienza energetica della sorgente luminosa che può essere installata all’interno dell’apparecchio.
Sono esclusi dal campo d'applicazione del Regolamento i seguenti prodotti:Â
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(a) lampade e moduli LED con un flusso luminoso inferiore a 30 lumen;Â
(b) lampade e moduli LED commercializzati per funzionare con batterie;Â
(c) lampade e moduli LED commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l'illuminazione
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Il Regolamento definisce le dimensioni, il layout e le informazioni concernenti le etichette per le lampade elettriche e per gli apparecchi di illuminazione esposti in un punto di vendita.
La novità sostanziale, relativamente all’energy label per le lampade, consiste nell’eliminazione delle classi F e G e nell’introduzione delle classi A+ e A++ (quest’ultime utilizzate in futuro per sorgenti luminose ad efficienza incrementata).
Ulteriore novità del Regolamento 874/2012/UE è rappresentata dalla definizione delle responsabilità sia da parte dei fornitori sia da parte dei rivenditori di lampade elettriche e di apparecchi di illuminazione.
Dal 1° Marzo 2014 essi dovranno infatti assicurarsi che  qualsiasi pubblicità , indicazione ufficiale di prezzo o offerta e qualsiasi materiale promozionale tecnico indichi la classe di efficienza energetica, nel caso delle lampade elettriche, oppure le informazioni contenute nell’etichetta di efficienza energetica per gli apparecchi di illuminazione nel caso di apparecchi.
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Maggiori informazioni sul sito ufficiale
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