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È legge il Decreto Aiuti bis: azzeramento oneri di sistema per l'elettrico nel 2022

21/09/2022

Il Decreto Aiuti bis è legge. Con 178 voti favorevoli, nessuno contrario e 13 astensioni, il Senato ha oggi 20 settembre 2022 approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione delo decreto recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, esaminato stamane dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze. La nuova legge, attesa in Gazzetta Ufficiale, è composta da 73 articoli suddivisi in otto capi.

In particolare, all’articolo 4 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l'ARERA provvede ad annullare:

- le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1);

- le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 2). La finalità è quella di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Agli oneri connessi, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per il 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43 (alla cui scheda di lettura si rinvia) (comma 3).

Introdotte ulteriori semplificazioni anche per l'installazione di FER. L’articolo 11, comma 4-bis – introdotto al Senato – prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

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