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Dl Energia e impianti FER, tutte le novità nel testo approvato dalla Camera

14/04/2022

Sono numerose le misure strutturali in materia energetica contenute nel disegno di legge di conversione del Decreto Energia - decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), approvato oggi dalla Camera con modificazioni (LEGGI TUTTO).

ARTICOLO 9. L'articolo 9 è stato consistentemente modificato ed integrato in sede referente.

Il comma 01 dell'articolo 9, inserito in sede referente, integra, alla lettera a), l'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 28/2011, che fissa il regime applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili.

Il comma precisa che, nel caso di interventi di modifica non sostanziale che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è autorizzata mediante la procedura semplificata di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28/2011, è assoggettata, dunque, a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).

Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

La lettera b) incide sulle definizioni di "sito dell'impianto eolico" e di "altezza massima dei nuovi aerogeneratori", contenute, rispettivamente, nei commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2011, ai fini dell'applicazione del regime semplificato della comunicazione in edilizia libera, agli interventi da realizzare sui progetti e impianti eolici esistenti, e sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito.

La lettera c) modifica la disciplina di calcolo dell'"altezza massima dei nuovi aerogeneratori", rapportata ora al rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore e di quello esistente. L'intervento in sostanza ritocca la definizione di sito dell'impianto eolico e introduce una diversa modalità di calcolo delle dimensioni per i nuovi impianti.

Il comma 1 prevede che non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese - come specificato in sede referente - strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici (anche tale precisazione è stata inserita dalle Commissioni riunite).

Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. Secondo quanto precisato in sede referente, in presenza dei vincoli di cui al periodo precedente, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici.

Sempre secondo quanto introdotto in sede referente, le disposizioni di cui al primo periodo del comma - che consente la realizzazione degli impianti ivi indicati in edilizia libera – si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice (immobili di pregio e nuclei storici), ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

ARTICOLO 10. L'articolo 10 estende il campo di applicazione del modello unico semplificato (già previsto per la comunicazione dell'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici fino a 50 kW) agli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati (in edilizia libera) ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 9.

Il comma 1-bis inserito in sede referente, dispone poi che la procedura abilitativa semplificata si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

I commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 9, inseriti in sede referente, al fine di consentire la celere realizzazione della linea di investimento 3.1 (Isole Verdi) della missione 2 del PNRR e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, prevedono e disciplinano l'emanazione di un decreto ministeriale di aggiornamento della disciplina di cui al D.M. 14 febbraio 2017 (recante "Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili"), nonché l'aggiunta di Giannutri, come territorio del Comune dell'Isola del Giglio, alle isole minori rientranti nel campo di applicazione del D.M. citato.

Il comma 1-quinquies, inserito in sede referente, dispone che sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.

L'articolo 9, comma 1-quinquies, inserito in sede referente, modifica la disciplina inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico di cui all'articolo 1, comma 2-quater del decreto-legge n. 7/2002. In particolare, la lettera a) del comma 1-bis estende la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile , sempre che tali impianti abbiano il medesimo limite di potenza inferiore a 300 MW, e sempre che, come già previsto per i primi, non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici. Contestualmente, la lettera b) dispone che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e non gli impianti stand alone - sono considerati opere connesse ai predetti impianti.

L'articolo 9, comma 1-sexies, inserito in sede referente, modifica la disciplina inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico di cui all'articolo 1, comma 2-quater del decreto-legge n. 7/2002.

In particolare, la lettera a) estende la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile , sempre che tali impianti abbiano il medesimo limite di potenza inferiore a 300 MW, e sempre che, come già previsto per i primi, non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici. Contestualmente, la lettera b) dispone che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e non gli impianti stand alone - sono considerati opere connesse ai predetti impianti.

L'articolo 9-bis - introdotto in sede referente - interviene sulla vigente disciplina relativa ai requisiti e dimensionamento degli impianti termici di cui all'articolo 5 del regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia (DPR n. 412/1993), che viene quindi novellato.

L'articolo 9-ter - introdotto in sede referente - stabilisce al comma 1 l'applicazione della PAS (procedura abilitativa semplificata) per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.

L'articolo 9-quater - introdotto in sede referente - amplia l'ambito di operatività della proroga di diritto delle concessioni, ancorché scadute, per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che tale proroga opera non soltanto - come attualmente già previsto - per le concessioni aventi un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ma anche per quelle che prevedono un termine di scadenza "a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale".

ARTICOLO 10-BIS. L'articolo 10-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, dispone che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza (comma 1).

Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate (comma 2).

ARTICOLO 10-TER. L'articolo 10-ter - introdotto in sede referente - interviene sulla disciplina relativa ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile. In particolare, viene introdotta un'ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con impianti FER ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, escludendo l'allacciamento di utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo.

Inoltre, si consente all'autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, l'accesso agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche).

Si prevede che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati agli impianti direttamente interconnessi all'utenza del cliente finale nella stessa misura applicata alla condivisione dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili mediante rete di distribuzione esistente.

 

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