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Bonus pubblicità: novità per il 2021 e 2022

20/01/2021

Legge di Bilancio 2021 conferma la possibilità di usufruire dei benefici fiscali per gli investimenti pubblicitari fatti su giornali quotidiani e periodici, anche digitali, ma non su televisioni e radio anche se online. 

Il bonus è previsto su tutti gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021 e non solamente sull’incremento dell’investimenti fatti rispetto all’anno precedente e prevede un credito d’imposta del 50% rispetto all’investimento effettuato. Per poter usufruire del bonus è necessario presentare una domanda entro il 31 marzo prossimo all’Agenzia delle Entrate. 

Intanto per chi aveva richiesto il bonus per il 2020, entro l’8 febbraio dovrà confermare gli investimenti pubblicitari realizzati e già dichiarati. Tutti i dettagli sul Bonus pubblicità nel nostro precedente articolo.

Modifiche apportate

Dopo il comma 1-ter dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

«1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano le disposizioni del comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»

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